Dal 01.01.2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la P.A. o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati viene SEMPRE SOSTITUITA dalla presentazione di dichiarazione sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

 

Costi dei certificati

I certificati sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo (tranne i casi di esenzione previsti dalla legge) e dei diritti di segreteria:
- certificati di stato civile: rilascio gratuito (nessun diritto né imposta)
- certificati anagrafici in bollo: € 0,52 di diritti di segreteria + € 16,00 di imposta di bollo


 PER AUTOCERTIFICAZIONI e DICH. SOSTITUTIVE ATTO NOTORIETA': vedi Menù di lato a DESTRA

 L'AUTOCERTIFICAZIONE è la dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la P.A., con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

ATTENZIONE: dall'1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Cosa si può dichiarare

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualità di studente;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante l’esibizione dei documenti stessi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.

Chi può dichiarare

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta

Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta all'ente di competenza. La firma non va autenticata e va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti)

 

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' è l'apposita dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la P.A., con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare:

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:

  • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato.
  • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Chi può dichiarare:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:

- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore;                                                                                                                              -INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta

La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.  Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

PER AUTOCERTIFICAZIONI e DICH. SOSTITUTIVE ATTO NOTORIETA': vedi Menù di lato a DESTRA

 



Notizie:
TitoloData di pubblicazione
Autocertificazioni28 Giugno 2019
Dichiarazioni sostitutive28 Giugno 2019